(massima n. 1)
In tema di reati contro la fede pubblica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietą priva di una delle molteplici sottoscrizioni degli apparenti dichiaranti non integra una ipotesi di falso innocuo o grossolano, posto che la mancanza di una firma, pur incidendo sulla completezza strutturale dell'atto, non lo rende inidoneo al raggiungimento dello scopo e non elimina il pericolo di lesione dell'interesse protetto dalla norma.