(massima n. 1)
Solo un documento giuridicamente inesistente, cioè privo dei requisiti essenziali richiesti dalla legge per il raggiungimento del suo scopo, è inidoneo a formare oggetto dei delitti di falso, non anche l'atto semplicemente annullabile; ciò sia perché tale atto è produttivo di effetti giuridici fino al momento in cui ne viene dichiarata la nullità, sia perché la legge penale tutela il documento non per il suo contenuto ma per la sua attitudine probatoria.