(massima n. 1)
Riveste natura di atto pubblico fidefacente l'attestazione del funzionario di dogana in ordine al numero dei campioni esaminati (nella specie fusti contenenti olio), trattandosi di annotazione che attesta il compimento da parte del pubblico ufficiale di una specifica attivitą che si inserisce nell'iter amministrativo preordinato all'attestazione della qualitą del prodotto; ne deriva che le false attestazioni in ordine all'esecuzione di prelievi su un numero di fusti inferiore al vero integrano il reato di falso ideologico aggravato, ex art. 476, comma secondo, c.p..