(massima n. 1)
La locuzione «nell'esercizio delle proprie funzioni», di cui all'art. 476, deve essere intesa non in senso specifico, bensì generico di ambito delle funzioni, nel senso, cioè, che l'atto contraffatto o alterato deve rientrare, per sua natura, nella competenza funzionale del pubblico ufficiale o impiegato incaricato di pubblico servizio; onde il requisito sussiste, se il soggetto ha il potere di collaborare in un modo qualsiasi alla formazione dell'atto.