(massima n. 1)
La locuzione «nell'esercizio delle funzioni», contenuta nell'art. 476 c.p., non va intesa in senso specifico, ma generico, ossia come «ambito delle funzioni». Conseguentemente, risponde del reato previsto dalla suddetta norma incriminatrice, e non da quella di cui all'art. 482 c.p., il pubblico ufficiale investito della competenza funzionale in relazione agli atti contraffatti o alterati, o che alteri quelli di cui pervenga in possesso per ragioni d'ufficio, ancorché formati da un pubblico ufficiale appartenente ad un ufficio diverso. (Fattispecie relativa all'alterazione di processo verbale di contravvenzione, redatto da altro pubblico ufficiale, facendo risultare la meno grave infrazione di cui all'art. 80, comma 15 c.s. abr., in luogo di quella di guida senza patente).