(massima n. 1)
In tema di falsità materiale in atti non è ravvisabile la inidoneità assoluta dell'azione (e quindi l'impossibilità dell'inganno) quando la modificazione materiale dell'atto, pur se immediatamente riconoscibile da chiunque, consista nella sovrascrittura o nella cancellazione e successiva riscritturazione di una o più parole o cifre, giacché in tal senso essa può essere o apparire una correzione dell'atto compiuta dallo stesso compilatore.