(massima n. 1)
La non punibilitą del falso ex art. 49 c.p. si ha solo nella ipotesi di inidoneitą dell'azione che renda impossibile e non solo improbabile l'evento costitutivo dell'inganno della pubblica fede, per cui non si puņ parlare di «grossolanitą del falso» quando l'uso del documento abbia sorpreso la buona fede del destinatario.