(massima n. 1)
In tema di falsitą materiale, l'esclusione della punibilitą si ha solo nell'ipotesi di una assoluta inidoneitą dell'azione che renda impossibile e non solo improbabile l'evento costitutivo dell'inganno della pubblica fede per manifesta riconoscibilitą del falso da parte di chiunque e non anche nel caso di una falsitą che, non provocando alcun sospetto, abbia richiesto il compimento di indagini per il suo accertamento.