(massima n. 2)
Nei reati di falso in atti la punibilitā č esclusa solo nel caso di grossolana falsificazione, immediatamente riconoscibile da chiunque. (Nella specie, relativa ad alterazione di richieste di emissione di assegni e a formazione di falsi mandati di pagamento da parte di un curatore fallimentare, i giudici di merito avevano escluso la grossolanitā del falso in considerazione della certa idoneitā dei documenti falsificati a sorprendere la buona fede dei destinatari, tanto che costoro, pur essendo particolarmente qualificati perché funzionari e impiegati di banca, avevano dato corso ai pagamenti e al rilascio di assegni; la Cassazione ha ritenuto condivisibile tale decisione enunciando il principio di cui in massima).