(massima n. 2)
Le modifiche o aggiunte in un atto pubblico, dopo che è stato formato, integrano un falso punibile ancorché il soggetto abbia agito per stabilire la verità effettuale. Infatti, l'alterazione compiuta nel senso della verità determina pur sempre una modificazione della verità documentale, in quanto per effetto dell'aggiunta postuma l'atto viene a rappresentare e documentare fatti diversi da quelli che rappresentava e documentava nel suo tenore originario, sicché viene leso l'interesse a che non sia menomato il credito attribuito agli atti pubblici dall'ordinamento giuridico. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato, direttore di ufficio del registro, in concorso con altri aveva alterato gli avvisi di accertamento di valore relativi ad alcuni atti, apportandovi correzioni delle cifre).