(massima n. 1)
Il dolo generico richiesto per la sussistenza del delitto di falsità, ideologica o materiale, in atto pubblico non può ritenersi implicito nella materialità del fatto, ma deve essere sempre rigorosamente provato. Esso va, pertanto, escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere oltre o contro l'intenzione dell'agente, come quando risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza di costui, giacché il sistema vigente ignora del tutto la figura del falso documentale colposo.