(massima n. 1)
Le modifiche o le aggiunte in un atto pubblico, dopo che č stato regolarmente e definitivamente formato, integrano un falso punibile anche quando il soggetto abbia agito per stabilire la veritā effettuale del documento; tuttavia ai fini della punibilitā occorre che le aggiunte successive non si identifichino in mere correzioni o integrazioni che, lungi dal modificare l'elemento contenutistico dell'atto, giā formalmente perfetto, siano invece dirette a completamento essenziale del relativo procedimento di formazione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non punibili le addizioni apportate, in assenza delle parti, dal notaio ad un contratto di compravendita immobiliare, che si siano tradotte nella correzione dell'errore materiale ovvero nella espressa indicazione dell'errore medesimo, che, lungi dall'alterare la genuinitā dell'atto, lo abbiano confermato nella finalitā probatoria del negozio voluto e concluso dalle parti).