(massima n. 1)
L'interesse giuridico alla tutela della pubblica fede č leso anche nei casi in cui la falsitā riguardi i cosiddetti atti interni, e cioč quegli atti del pubblico ufficiale destinati ad assumere funzione probatoria nei confronti della sola pubblica amministrazione. Il requisito della pubblicitā di un atto, agli effetti penali, si riferisce infatti all'organo che l'ha formato, e non alle sue relazioni con il pubblico.