(massima n. 2)
La carta di circolazione dei veicoli va qualificata come atto pubblico e non già come certificato, autorizzazione o attestato, posto che dispone l'immatricolazione d'un determinato veicolo che abilita alla circolazione. Ne consegue che nel caso di falsità materiale commessa dal privato sull'anzidetto documento si configura il reato previsto dall'art. 482 c.p. in relazione all'art. 476, primo comma, dello stesso codice. (Nella specie si è precisato che la carta di circolazione ha natura dispositiva quanto all'immatricolazione e abilitativa ob rem quanto all'ammissione alla circolazione).