(massima n. 1)
Il reato previsto dall'art. 474 c.p. può essere commesso soltanto con il porre in commercio o con il detenere per la vendita prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, mentre il reato previsto dall'art. 517 c.p. può essere commesso con mezzi vari ed anche con la contraffazione e l'alterazione dei marchi e dei segni distintivi.