(massima n. 1)
Poiché il pagamento eseguito al rappresentante apparente del creditore libera il debitore in buona fede, ai sensi dell'art. 1189 c.c., (al pari del pagamento fatto al creditore apparente) solo se l'apparenza sia giustificata da circostanze univoche e concordanti imputabili al comportamento del creditore, deve ritenersi che il pagamento fatto all'agente di una società sfornito di poteri di rappresentanza può avere efficacia liberatoria solo se il debitore sia stato indotto in errore dal comportamento degli organi sociali che abbiano più volte consentito all'agente senza rappresentanza di compiere atti giuridici in nome e per conto della società.