(massima n. 1)
Colui il quale acquista o riceve prodotti con il marchio contraffatto e le detiene per la vendita, risponde in concorso materiale sia del reato di cui all'art. 474 c.p. sia del reato di cui all'art. 648 c.p. Infatti, mentre nel reato di cui all'art. 474 c.p. la soggettività si identifica nella volontà cosciente di detenere per vendere opere o prodotti industriali con marchio contraffatto, nel reato di cui all'art. 648 c.p. essa si identifica nella volontà cosciente e libera di ricevere o detenere, al fine di conseguire per sé o per altri un profitto, cose o denaro provenienti da un qualsiasi delitto. Inoltre, diversa è l'oggettività giuridica dei due delitti, rappresentata nel primo dalla tutela della fede pubblica e, nell'altro, del patrimonio, mentre distinti sono anche gli scopi, essendo l'art. 648 c.p. volto ad impedire la generica circolazione di cose provenienti da delitto e l'art. 474 c.p. ad offrire una protezione della pubblica fede commerciale.