(massima n. 1)
In tema di commercio di prodotti aventi marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, (art. 474 c.p.) il reato č configurabile, qualora la falsificazione, anche imperfetta e parziale sia idonea a trarre in inganno i terzi, ingenerando errore circa l'origine e la provenienza del prodotto e, quindi, la confusione tra contrassegno e prodotto originali, e quelli non autentici. La contraffazione grossolana non punibile č soltanto quella che č riconoscibile ictu oculi, senza necessitā di particolari indagini, e che, si concreta in una imitazione cosė ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza, da non poter ingannare nessuno.