(massima n. 1)
La fattispecie di cui all'art. 474 c.p., che si pone a tutela della pubblica fede, si realizza con la messa in circolazione di un prodotto con marchio contraffatto senza che possa assumere rilievo, nel senso di escludere la sussistenza del reato per falso c.d. grossolano, il fatto che le condizioni di vendita non siano tali da trarre in inganno il cliente sulla genuinitą della merce.