(massima n. 1)
L'art. 1189 codice civile a norma del quale il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, č liberato se prova di essere stato in buona fede, e che deve essere interpretato nel senso che la portata liberatoria del pagamento non č in alcun modo condizionata dalla sussistenza di un comportamento colposo del soggetto nei cui confronti č invocata l'apparenza č applicabile anche in relazione alle obbligazioni contributive nei confronti degli enti previdenziali, atteso che l'esigenza di tutela del debitore in buona fede, sottesa a tale disposizione, č particolarmente intensa nei casi in cui la parte debitrice (persona fisica o giuridica), proprio per la natura pubblica dei soggetti che fungono da controparti, ha valide ragioni per ritenere che il comportamento di questi ultimi sia improntato a correttezza e al rispetto della legalitā. Ne consegue che, determinando il pagamento al creditore apparente una estinzione dell'obbligazione, per cui viene meno la configurabilitā di un adempimento civilmente sanzionabile non opera, in tale ipotesi, la normativa in materia di sanzioni previste per l'omesso o ritardato pagamento di contributi.