(massima n. 1)
Ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), nell'ipotesi dell'immissione in circolazione di prodotti contrassegnati da falsi marchi di provenienza, non rileva che il singolo acquirente sia stato effettivamente ingannato o fosse addirittura consapevole della falsitą, bensģ rileva solo che il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente apparire quel dato prodotto come proveniente da un determinato produttore.