(massima n. 1)
Integra il delitto di cui all'art. 474 c.p. la detenzione per la vendita di magliette riproducenti emblemi, marchi e logo di societą di calcio contraffatti, in quanto l'apposizione dei marchi registrati sull'abbigliamento sportivo ufficiale risponde all'esigenza di distinzione di un prodotto, collegata allo sfruttamento commerciale della riconoscibilitą di quell'abbigliamento come utilizzato dalla squadra nelle sue prestazioni sportive e all'incremento della commercializzazione in dipendenza della notorietą acquisita da tali prodotti proprio perché usati nell'esercizio dell'attivitą tipica della societą sportiva.