(massima n. 1)
In tema di pagamento al creditore apparente, al fine di escludere la buona fede del debitore e la conseguente applicabilitā del principio sancito a tutela dell'affidamento del debitore stesso dalla norma di cui all'art. 1189 c.c., qualora quest'ultimo, nell'eseguire il pagamento, dimostri di avere corrisposto al creditore apparente (o a chi appaia autorizzato a riceverlo per conto del creditore) somma idonea all'estinzione del debito, e l'attore, titolare del credito della cui estinzione si controverte, controdeduca che l'eseguito pagamento č da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio, č sull'attore che incombe l'onere di provare l'esistenza del diverso rapporto che lo giustifica, intercorso in ipotesi tra il convenuto debitore ed il terzo a cui il pagamento fu effettuato.