(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del reato di commercio di prodotti con segni falsi č sufficiente e necessaria l'idoneitā della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell'acquisto, bensė alla loro successiva utilizzazione, a nulla rilevando che il marchio, se notorio, risulti, o non, registrato, data l'illiceitā dell'uso senza giusto motivo di un marchio identico o simile ad altro notorio anteriore utilizzato per prodotti o servizi sia omogenei o identici, sia diversi, allorché al primo derivi un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietā del secondo. (Fattispecie relativa a sequestro di magliette riportanti al centro una dicitura di grandi dimensioni di un celebre marchio e sul collo un'altra, di piccole dimensioni, riferita a un altro produttore).