(massima n. 1)
Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall'art. 474 c.p., è volto a tutelare, non la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi della particolare qualità e originalità dei prodotti messi in circolazione. Ne consegue che non incide sul perfezionamento del reato (nè in relazione a esso può parlarsi di reato impossibile) il solo fatto che la grossolanità della contraffazione sia riconoscibile dall'acquirente in ragione delle modalità della vendita, in quanto la tutela della buona fede apprestata dalla norma non si rivolge al solo compratore occasionale ma alla generalità dei soggetti possibili destinatari dei prodotti provenienti dalle imprese titolari dei marchi, e anche alle imprese medesime che hanno interesse a mantenere certa la funzione del marchio.