(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) ha per oggetto la tutela della fede pubblica e richiede la contraffazione o l'alterazione del marchio e/o del segno distintivo della merce, laddove il reato di cui all'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) ha per oggetto la tutela dell'ordine economico e richiede la semplice imitazione del marchio, non necessariamente registrato o riconosciuto, purchč detta imitazione sia idonea a trarre in inganno gli acquirenti.