(massima n. 1)
Il presupposto del 'fumus commissi delicti' nei procedimenti per i reati di contraffazione e alterazione di marchi o segni distintivi č configurabile, in fase cautelare, ove questi ultimi risultino depositati, registrati o brevettati nelle forme di legge, non richiedendosi alcuna indagine in ordine alla loro validitā sostanziale.