(massima n. 1)
In tema di adempimento delle obbligazioni, l'art. 1188 c.c., indicando in modo preciso i soggetti legittimati a ricevere l'adempimento, e cioč in primo luogo il creditore o un suo rappresentante, ovvero l'adiectus solutionis causa vale a dire la persona indicata dallo stesso creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice, comporta che il pagamento fatto a persona non legittimata č inefficace nei confronti del creditore, tranne che quest'ultimo non lo ratifichi o non ne approfitti, con la conseguenza che il debitore rimane obbligato ad eseguire la prestazione anche in via giudiziaria. Il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera invece il debitore di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 c.c., ma a condizione che il debitore, che invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento č stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtā dei poteri rappresentativi dell'accipiens.