(massima n. 1)
Integra il reato previsto dall'art. 459 cod. pen. la detenzione e la messa in circolazione di valori bollati "alterati" nel loro valore facciale, ma non contraffatti. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva ravvisato la sussistenza del reato con riferimento a condotta consistita nell'aver reso illeggibile l'importo di valori bollati apposto su cambiali, e nell'aver poi messo in circolazione tali valori).