(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 449, comma secondo, c.p. - per la quale la pena è raddoppiata, tra l'altro, se si tratta di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone - prevede un reato autonomo e non una circostanza aggravante dell'ipotesi prevista nell'art. 449, comma primo, c.p., e richiede una stabile correlazione tra un soggetto o un bene ed un determinato utilizzo, con la conseguenza che il trattamento sanzionatorio più grave non è circoscritto ai soli aeromobili che abbiano in corso un trasporto di persone ma all'ordinaria destinazione del veicolo e alla connessa maggiore probabilità che dalla caduta derivi un danno di particolare gravità. Ne consegue che detta previsione è applicabile al velivolo adibito al servizio 118 di elisoccorso regionale ancorché la caduta di quest'ultimo avvenga nel corso di un volo di posizionamento.