(massima n. 1)
Per la sussistenza del delitto di naufragio colposo di natante di proprietā dell'autore del reato č necessario che dall'evento disastroso discenda un concreto pericolo per l'incolumitā pubblica, il quale consiste nella concreta esposizione anche solo delle persone presenti sull'imbarcazione all'imponderabile forza distruttiva dell'evento medesimo.