(massima n. 1)
In tema di disastro ferroviario colposo, sussiste il delitto di cui all'art. 449 c.p. solo quando effettivamente si verifichi un evento di gravitą, complessitą ed estensione straordinari, dal quale la legge penale presume il pericolo per la pubblica incolumitą. (Fattispecie relativa alla collisione tra due convogli ferroviari, avvenuta a velocitą non elevata, cui erano conseguiti danni non rilevantissimi alle cose e alle persone, in riferimento alla quale la Corte ha escluso la consumazione del disastro, riconoscendo la sussistenza esclusivamente del pericolo dello stesso ai fini della configurabilitą del diverso delitto di cui all'art. 450 c.p. ).