(massima n. 1)
L'art. 1189 c.c., che riconosce efficacia liberatoria al pagamento effettuato dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, si applica, per identità di ratio sia all'ipotesi di pagamento effettuato al creditore apparente, sia all'ipotesi in cui venga effettuato a persona che appaia autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo, ove quest'ultimo abbia determinato o concorso a determinare l'errore del solvens. (Nella specie, in applicazione del riportato principio, la S.C. ha ritenuto applicabile la citata norma, atteso che due degli intimati e il controricorrente — pur in difetto di ogni rapporto contrattuale tra la società assicuratrice ricorrente e i predetti, essendosi questi ultimi limitati a sottoscrivere delle semplici proposte di assicurazione e di cessione di polizza non seguite dall'accettazione della ricorrente — avevano effettuato pagamenti in buona fede, nella ragionevole convinzione di essere a tanto obbligati, nelle mani di un soggetto, l'agente della società assicuratrice, che appariva legittimato alla riscossione nell'interesse della società preponente anche per le assicurazioni da stipulare, in base a circostanze univoche, operando egli in locali aventi il segno distintivo della società ed utilizzando lo stesso carta intestata e moduli dell'impresa assicuratrice).