(massima n. 1)
In tema di delitti contro l'incolumitą pubblica, le condotte colpose integranti pericolo di crollo di una costruzione non configurano il delitto di cui all'art. 449 c.p., che richiede il verificarsi di un disastro inteso come disfacimento dell'opera. (Nella specie, la Corte ha escluso che il grave, genetico disastro statico di un edificio, tanto rilevante da determinare pericolo di collasso, configurasse la fattispecie di disastro innominato colposo).