(massima n. 1)
La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 449 c.p. (delitti colposi di danno), relativa al raddoppio della pena in determinate ipotesi, prevede un titolo autonomo di reato e non una circostanza aggravante dell'ipotesi prevista nel primo comma dello stesso articolo. Ne consegue che non č ipotizzabile un giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti.