(massima n. 1)
Per la configurazione del reato di incendio colposo (art. 449 c.p.) di cosa altrui, non č necessaria la prova del pericolo effettivo per la pubblica incolumitā, in quanto, come si evince dall'art. 423, primo comma, c.p. (cui l'art. 449 c.p. si ricollega), tale pericolo č presunto iuris et de iure quando il fuoco venga a svilupparsi su cosa che non sia di proprietā dell'agente. (Nella specie č stato ritenuto configurabile il reato in un caso di incendio, derivato dalla accensione di fuoco per bruciare foglie e ricci di castagne, protrattosi per alcune ore, estesosi progressivamente ad alberi e cespugli di altrui proprietā per circa un ettaro e tale da impegnare nell'opera di spegnimento guardie forestali e vigili del fuoco).