(massima n. 1)
Per la sussistenza del dolo richiesto dall'art. 437 c.p. non č affatto necessaria la provata intenzione di arrecare danno ai dipendenti, ma č sufficiente la coscienza della destinazione alla prevenzione dei dispositivi e attivitā omessi, nonché dalla rappresentazione del pericolo derivante dalla condotta delittuosa.