(massima n. 1)
Nel delitto di crollo colposo si richiede che il crollo assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento di tale gravità da porre in concreto pericolo la vita delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante; invece, per la sussistenza della contravvenzione di rovina di edifici non è necessaria una tale diffusività e non si richiede che dal crollo derivi un pericolo per un numero indeterminato di persone. (La S.C. ha qualificato l'originaria imputazione di cui agli artt. 434 e 449 c.p., riferita ad un caso in cui si era verificato, durante lavori di straordinaria manutenzione, il crollo del solaio, senza interessamento delle strutture portanti e senza danni alle persone, nella contravvenzione prevista dall'art. 676, secondo comma, c.p.).