(massima n. 1)
Il discrimine tra il reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.) e quello di incendio (art. 423 c.p.) č costituito dall'elemento psicologico del reato. Nell'ipotesi prevista dall'art. 423 c.p. esso consiste nel dolo generico, cioč nella volontā di cagionare un incendio, inteso come combustione di non lievi proporzioni, che tende ad espandersi e non puō facilmente essere contenuta e spenta, mentre, invece, il reato di cui all'art. 424 c.p. č caratterizzato dal dolo specifico, consistente nel voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare, senza la previsione che ne deriverā un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento. Pertanto, nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a detta ulteriore e specifica attivitā si associa la coscienza e la volontā di cagionare un fatto di entitā tale da assumere le dimensioni previste dall'art. 423 c.p., č applicabile quest'ultima norma e non l'art. 424 c.p., nel quale l'incendio č contemplato come evento che esula dall'intenzione dell'agente.