(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, come previsto dall'art. 416 ter c.p. nel testo vigente dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 62 del 2014, non è necessario che l'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l'attuazione, o l'esplicita programmazione, di una campagna attuata mediante intimidazioni solo quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso ed agisce per conto e nell'interesse di quest'ultima, poiché esclusivamente in tal caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all'art. 416 bis, terzo comma, c.p. può dirsi immanente all'illecita pattuizione.