(massima n. 1)
I reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata e alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti, e di reati diversi. Invero, i due reati tutelano beni giuridici diversi: il primo l'ordine pubblico, sotto il particolare profilo della pericolositā sociale dell'esistenza di organizzazioni svolgenti attivitā, lecite e illecite, con modalitā intimidatrici derivanti dalla natura della associazione e cagionando condizioni di assoggettamento e di omertā idonei al raggiungimento di scopi ingiusti; l'altro la difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione. Ne consegue che, č sufficiente che un'associazione di tipo mafioso si dedichi stabilmente anche al traffico di sostanze stupefacenti, perché risultino configurabili entrambi i reati; anche se non č necessario che tutti coloro che partecipano a un'associazione partecipino anche all'altra.