(massima n. 1)
Tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinquere non vi è alcun rapporto di “presupposizione”, sicché non opera la clausola di esclusione con cui esordisce l'art. 648 bis c.p. relativa a chi abbia concorso nel reato, ed il partecipe al sodalizio criminoso risponde altresì dell'imputazione per riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati, fine dell'associazione.