(massima n. 1)
Il mandato a riscuotere un credito, ancorché conferito pure nell'interesse del mandatario, creditore del mandante (cosiddetto mandato in rem propriam), non priva il mandante della titolarità del credito e del diritto di esigerlo, di modo che il debitore può pagare, con effetti liberatori, sia al mandatario, che al mandante, nonostante la conoscenza del mandato. Ne consegue, in caso di pagamento al mandante, che il mandatario non può chiedere un nuovo adempimento in suo favore, salvo che alleghi e provi un diverso impegno assunto dal debitore direttamente nei suoi confronti.