(massima n. 1)
Non risponde del delitto di associazione per delinquere, di cui all'art. 416 c.p., colui che partecipi alla commissione di uno solo o di pił reati qualora ignori l'esistenza dell'associazione stessa, mentre, invece, nell'ipotesi in cui egli sia a conoscenza dell'esistenza del sodalizio sarą imputato del reato associativo anche nel caso che il reato-oggetto sia rimasto a livello di meri atti preparatori e non abbia raggiunto lo stadio della consumazione.