(massima n. 2)
L'art. 38 bis D.M. 8 luglio 1924 punisce l'associazione in fabbricazione clandestina di alcool con la pena da tre mesi a tre anni, mentre l'ulteriore attività associativa in tema di circolazione di alcool clandestino ricade sotto la norma generale dell'art. 416 c.p. ed è punita più gravemente. Ciò premesso, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione al principio di uguaglianza, sollevata per la disparità di trattamento sanzionatorio ricordato, perché, stante la specificità delle norme confrontate, non è consentito porre un problema di differenza di trattamento rispetto ad ipotesi di fatto diverse.