(massima n. 1)
In assenza della prova di una pur marginale partecipazione agli utili dell'attivitā associativa, non č sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione all'associazione, la reiterata fornitura di telefonini cellulari clonati agli appartenenti ad una associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, pur costituendo questi uno strumento prezioso per la specifica attivitā svolta dagli associati ed anche se essi sono forniti a un prezzo di favore rispetto a quello praticato sul mercato illegale.