(massima n. 1)
In tema di associazioni criminose, l'aggravante della disponibilità di armi di cui al comma quarto dell'art. 416 bis c.p. si sostanzia in una situazione di fatto che non coincide con i fatti di illegale detenzione e porto, non solo perché la disponibilità non corrisponde necessariamente alla attuale ed effettiva detenzione o porto, ma perché essa può riguardare anche armi legalmente detenute, sicché l'armamento viene in rilievo come semplice ed oggettiva situazione di fatto. Tale figura si differenzia nettamente dall'aggravante delle scorrerie in armi di cui al comma quarto dell'art. 416 c.p., la quale richiede il trasferimento da un luogo a un altro di associati armati, sicché la semplice disponibilità di armi, al di là della eventuale specifica rilevanza penale del fatto, non integra tale circostanza aggravante.