(massima n. 1)
Il delitto di associazione per delinquere si distingue dal concorso di persone nel reato disciplinato dagli artt. 110 e ss. c.p. poiché l'accordo criminoso (il quale può intervenire anche tra due persone soltanto) è circoscritto alla commissione di uno o più reati singolarmente individuati, anche quando siano concepiti nell'ambito di un disegno criminoso unitario, e si esaurisce dopo che questi sono stati commessi ed è caratterizzato dalla mancanza di una struttura organizzativa più o meno complessa e dei mezzi necessari all'attuazione del programma, a tutti comune.