(massima n. 1)
In tema di associazione per delinquere, devesi ritenere che la persona la quale attui più volte — in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso — reati-fine di questo, sia raggiunta per ciò stesso da gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla commissione del reato associativo, i quali possono essere superati solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi, fermo restando che detta prova, stante la natura permanente del reato de quo, non può essere assolta con l'allegazione della limitata durata dei rapporti con essi correi intercorsi.