(massima n. 1)
In tema di connotati distintivi dell'associazione per delinquere rispetto al reato meramente concorsuale, il fatto che una pluralità di fatti delittuosi siano stati commessi da appartenenti allo stesso gruppo familiare non comporta di per sè l'esistenza di un pactum sceleris e di un generico programma criminoso, necessari elementi costitutivi del reato associativo. È necessario, infatti, al fine di distinguere se i componenti della stessa famiglia abbiano agito in concorso tra loro ovvero se ad essi sia riferibile anche il delitto associativo, accertare se della preesistente organizzazione familiare essi si siano di volta in volta avvantaggiati per la commissione dei vari reati, ovvero se, nell'ambito della medesima struttura familiare, o affiancata ad essa, altra essi abbiano voluta e realizzata, dotata di distinta ed autonoma operatività delittuosa.